Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "GARA PER INDIVIDUARE IL CONCESSIONARIO CUI AFFIDARE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA, IL SERVIZIO DI - GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE"
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

Domanda: Segnaliamo che a pag 4 dell'avviso sintetico è indicato: "I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 130.10.2016 esclusivamente via mail: tiziana.petrella@asl.pe.it" riteniamo che sia la data che l'indirizzo debbano essere rettificati
Risposta: RISPOSTA: "I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 13.10.2016 esclusivamente via mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it"

Domanda: Con riferimento all'art. 3 "SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", lettera A) "DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016)" punto 5 "possesso di una certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale, facente riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a alle norme UNI CE/ EN ISO/IEC della serie 14001, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione); La stazione appaltante riconoscerà i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottener/i entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili. la stazione appaltante accetterà anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale apolicabile." premesso che non risulta chiaro alla scrivente la concreta portata della disposizione sopra riportata, si chiede alla Spettabile Stazione Concedente di specificare se il fatto che la Ditta offerente abbia avviato internamente un iter di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo standard ISO 14001 senza tuttavia aver ancora dato corso alla certificazione possa essere considerata circostanza idonea alla partecipazione.
Risposta: Risposta: le disposizioni richiamate nel disciplinare discendono direttamente dall’art. art. 87 del D.Lgs 50/2016, a tenore del quale, le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità e di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici. Indubbiamente, le disposizioni richiamate, costituendo previsioni elastiche, strutturate cioè su concetti non tassativi, non possono che sottoporre al giudizio discrezionale delle stazioni appaltanti (e, per esse, le commissioni giudicatrici) , la valutazione circa il possesso dei requisiti tecnici di che trattasi. Ribadito che, in caso di dubbio, la commissione chiederà l’autorevole parere di enti di parte terza (organismo di accreditamento o di certificazione), si tenga presente che la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS da parte di una organizzazione assicura che essa: • rispetti la normativa ambientale (nel caso di EMAS) o che sia in grado di rispettare la normativa ambientale (nel caso di ISO 14001); • abbia personale formato sugli aspetti ambientali dei propri compiti; • abbia procedure per monitorare gli impatti ambientali; • sia impegnata ad un “miglioramento continuo” con obiettivi quantificati.

Domanda: 2. Con riferimento alla possibilità riconosciuta al partecipante di ricorrere al subappalto per "l'attività di somministrazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande" in quanto "attività scorporata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 4, lettera a) e comma 6 (subappalto) e art. 48, comma 1 e comma 6 (raggruppamento verticale}, del D.lgs. 50/201fi' si chiede alla Stazione Concedente di specificare se i soggetti individuati nella "terna di subappaltatori" debbano essere in possesso alternativamente di registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009) o certificazione ISO 14001 in corso di validità.
Risposta: RISPOSTA: SI CONFERMA QUANTO PREVISTO NEL DISCIPLINARE, OVVERO CHE: i requisiti di idoneità professionale – con riferimento all’attività secondaria in argomento - devono essere posseduti dall’assuntore della prestazione secondaria, il quale assume direttamente la responsabilità delle attività secondarie eseguite, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario/appaltatore.

Domanda: 3. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 3 "SOGGETII AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", lettera A) "DIIDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016)" punto 5 "possesso di una certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale, facente riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 14001, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto" si chiede di specificare in modo più esaustivo quali siano le casistiche rientranti nelle ipotesi di non imputabilità all'operatore economico del mancato accesso a tali certificati o dell'impossibilità di attenerli entro i termini richiesti.
Risposta: RISPOSTA: Spetta all’operatore economico che versi in tale situazione, esplicitarne le motivazioni, restando queste, ovviamente, ignote alla stazione appaltante.

Domanda: VEDASI FILE ALLEGATO
Risposta: VEDASI FILE ALLEGATO

Domanda: E’ possibile avere il piano di gestione dell’emergenza dei locali utilizzati per il servizio bar e di quelli limitrofi;
Risposta: viene pubblicato il Piano

Domanda: VEDASI FILE ALLEGATO
Risposta: VEDASI FILE ALLEGATO

Domanda: Chiediamo alla stazione Appaltante di indicarci il punto di arrivo o di consegna, più vicino al bar, per i fornitori e se gli automezzi utilizzati per le consegne devono rispettare dei limiti di peso o di portata.
Risposta: VEDASI PLANIMETRIE ALLEGATE

Domanda: VEDI FILE ALLEGATO
Risposta: VEDI FILE ALLEGATO

31/10/2016 10:49:36
Domanda: Si chiede di voler precisare i codici ATECO da possedere ai fini della dimostrazione del possesso dei Requisiti di idoneità professionale e se gli stessi debbano essere quelli cui potrà ascriversi il fatturato specifico, per la finalità della dimostrazione del possesso del relativo requisito.
Risposta: RISPOSTA: NEL PRECISARE CHE ALL’INTERNO DEL BAR VIENE ESERCITA ANCHE UN’ATTIVITA’ DI PIZZERIA, DEBITAMENTE AUTORIZZATA, SI COMUNICANO I CODICI ATECO DA POSSEDERE AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 56.10.11. Ristorazione con somministrazione - attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere - attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina 56.30. Bar e altri esercizi simili senza cucina Questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali. SI CONFERMA, ALTRESI’, CHE I PREDETTI CODICI SONO ANCHE QUELLI CUI POTRÀ ASCRIVERSI IL FATTURATO SPECIFICO, PER LA FINALITÀ DELLA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL RELATIVO REQUISITO.

05/11/2016 10:01:49
Domanda: Con riferimento all’ art. 3: soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione in particolare dove viene specificato che per partecipare bisogna essere in possesso … di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000 o equipollente a norma dell’art. 87 del D.L.vo 50/2016 nel settore attinente l’oggetto dell’appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione); ... di una certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale, facente riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 14001, nel settore attinente l’oggetto dell’appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione), si chiede se, nell'eventualità in cui sia il servizio di gestione del bar che quello relativo alla gestione dei distributori automatici è svolto dalla medesima impresa, le certificazioni in possesso del concorrente devono essere specificatamente attinenti la somministrazione di alimenti e bevande, così come specificato nel disciplinare di gara, o devono essere attinenti anche al servizio di distribuzione automatica.
Risposta: RISPOSTA: SI RIBADISCE QUANTO ESAUSTIVAMENTE PREVISTO NELl’ ARTICOLO PRESO IN CONSIDERAZIONE

08/11/2016 18:55:45
Domanda: 23-In riferimento a quanto richiesto dal disciplinare di gara al punto A) PAGINA 5 "Possesso della certificazione HACCP", considerato che il D.LGS. 155/97 è stato abrogato e che un manuale di autocontrollo potrà essere redatto solo avendo piena contezza di attrezzature, arredi e flussi di lavorazione, Vi richiediamo se il requisito richiesto sia da intendersi come la certificazione HACCP UNI EN ISO 10854 in capo all'azienda partecipante. Diversamente Vi richiediamo di esplicitare con precisione la documentazione propedeutica per la soddisfazione del requisito.
Risposta: RISPOSTA: LE DITTE CONCORRENTI DOVRANNO PRESENTARE IL PROPRIO MANUALE, CHE DOVRA’ ESSERE AGGIORNATO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.

08/11/2016 18:56:20
Domanda: 24-In riferimento al punto B3) del Disciplinare di Gara, "Certificazione di Prodotto (distributore automatico)" Vi richiediamo chiarimenti in merito al marchio ecolabel in quanto allo stato attuale l'ente Ecolabel non risulta aver certificato nessuna macchina vending, ciò si evince dal loro sito ufficiale.
Risposta: RISPOSTA: L’ELEMENTO SEGNALATO COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE.

08/11/2016 18:56:52
Domanda: 25-In riferimento al canone di concessione chiediamo di sapere l'importo attualmente corrisposto dal gestore, sia per il servizio bar, che per i distributori automatici.
Risposta: RISPOSTA: NON SI COMPRENDE LA FINALITA’ DELLA DOMANDA

10/11/2016 19:38:56
Domanda: Con la Clausola Sociale, inserita nella rettifica del bando di cui all’oggetto, è stato prescritto che “L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale dedicato al fine di garantire i servizi richiesti. A tal fine dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria”. Analogamente, e di conseguenza, l’art. 20 comma 3 del Capitolato Speciale è stato modificato nei termini seguenti: “L’aggiudicatario si obbliga ad applicare, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Con riferimento alla detta Clausola Sociale sono stati pubblicati sul sito della Stazione Appaltante i chiarimenti seguenti, con riferimento a quesiti e richieste ad Essa pervenuti: 9) DOMANDA: Si chiede di pubblicare l’elenco del personale attualmente impiegato presso il bar con precisazione della qualifica, della tipologia contrattuale, della mansione svolta, del monte ore settimanale per ciascun operatore attualmente in forza. RISPOSTA: a titolo di risposta è stato pubblicato l’elenco del personale attualmente impiegato presso il bar (16 dipendenti ed un amministratore), e per ciascuno sono stati precisati solamente la qualifica, il livello e le ore settimanali di lavoro. 21) DOMANDA: Si richiede di completare l’elenco del personale uscente fornito, con l’indicazione delle mansioni ed eventuali scatti di anzianità. RISPOSTA: Le richiesta sarà rivolta al Gestore attuale, confidando B (evidente errore) nella di lui collaborazione e tempestività e della quale non si fornisce garanzia né si assume responsabilità. La risposta al quesito 21 non è chiara, e chiediamo che venga chiarito se il significato è che la richiesta sarà rivolta al Gestore attuale direttamente dalla Stazione Appaltante e sarà quindi pubblicata appena possibile, o che ciascun concorrente deve occuparsene direttamente contattando il Gestore? In ogni caso, è evidente che la richiesta all’attuale Gestore non può che essere posta direttamente dalla Stazione Appaltante, ad evitare disparità nella posizione dei vari concorrenti.
Risposta: La richiesta è stata già rivolta al gestore (ovviamente) da questa stazione appaltante ma le informazioni richieste non sono nelle ns attuali disponibilità. D’altra parte, la clausola sociale prevede che: L’ Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale dedicato al fine di garantire i servizi richiesti. A tal fine dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria. Non si prefigura, quindi, alcun automatismo assunzionale, né sul numero né sulla qualifica, entrambi da armonizzare con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria. Questa, pertanto, formulerà la propria offerta in completa autonomia e senza condizionamenti, incontrando l’unico vincolo di impiegare nell’appalto le risorse già esistenti, nel numero e secondo la qualifica derivante dalla propria organizzazione e dal CCCNL applicato dalla stessa.

11/11/2016 09:19:57
Domanda: 23. L’art. 3, lett. B) Disciplinare di gara, prevede, nella disciplina dei requisiti di capacità economico-finanziaria, che: Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016) i concorrenti dovranno produrre dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 sotto forma di autocertificazione, con annessa copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato nell’Allegato XVII, parte I, lett. c) del citato D. Lgs. nr. 50/2016, che il concorrente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara, ha realizzato un fatturato per servizio bar (categoria prevalente, escluso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici), non inferiore a: 1.000.000,00, iva esclusa. L’art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. L’allegato XVII, parte I, quali mezzi di prova. fa riferimento a una o più delle seguenti referenze, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria: “a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”. A tale proposito, si chiede, in base al disposto dell’art. 86, comma 4, quali siano i mezzi di prova della capacità economico-finanziaria considerati idonei da codesta Amministrazione, qualora un operatore economico intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 86, comma 4, e art. 3, Lett. B).
Risposta: RISPOSTA: IL MEZZO DI PROVA E’ PROPRIO QUELLO INDIVATO ALL’ART. LETTERA B) DEL DISCIPLINARE DI GARA, RICONDUCIBILE ALLA LETTERA C) DEL CITATO ALLEGATO XVII, PER IL QUALE NON SONO STATE INDIVIDUATE MODALITA ALTERNATIVE DI COMPROVA

11/11/2016 09:20:33
Domanda: 24. All’art. 3, lett. A) del Disciplinare, con riferimento all’attività secondaria di gestione dei distributori automatici, in relazione ai requisiti di idoneità professionale si prevede, per l’ipotesi di subappalto, che: “In tal caso, i requisisti di idoneità professionale – con riferimento all’attività secondaria in argomento - devono essere posseduti dall’assuntore della prestazione secondaria, il quale assume direttamente la responsabilità delle attività secondarie eseguite, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario/appaltatore. Per tal attività è, altresì, ammessa l’esecuzione da parte di subappaltatori, previa formulazione, in gara, di apposita e specifica dichiarazione di subappalto, unitamente alla indicazione di una terna di subappaltori, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016”. In considerazione di ciò, si chiede se la dichiarazione di subappalto debba essere inserita nella BUSTA A e se vi è un apposito modulo da utilizzare, atteso che all’art. 4 del Disciplinare, nell’elencazione degli allegati da A1 a A12, da inserire in BUSTA A, non si fa riferimento alla dichiarazione di subappalto.
Risposta: RISPOSTA: SI UTILIZZI LO SPAZIO PREVISTO AL PUNTO 26, DEL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE UNICA.

11/11/2016 09:21:06
Domanda: 25. Con riferimento alla FAQ n. 24 dell’ 08/11/2016, ore 18:56:20, ove si legge testualmente: “Domanda: 24-In riferimento al punto B3) del Disciplinare di Gara, "Certificazione di Prodotto (distributore automatico)" Vi richiediamo chiarimenti in merito al marchio ecolabel in quanto allo stato attuale l'ente Ecolabel non risulta aver certificato nessuna macchina vending, ciò si evince dal loro sito ufficiale”. Risposta: RISPOSTA: L’ELEMENTO SEGNALATO COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE”, si chiede di chiarire se, con la risposta suddetta, si intende dire che il possesso da parte del gestore di distributori di una certificazione ambientale diversa dal marchio ECOLABEL o ad esso equivalente costituisce elemento di valutazione di cui all’art. 5, punto B3) del Disciplinare oppure che costituisce elemento di valutazione ai sensi dell’art. 5, punto B3), esclusivamente il possesso del marchio ECOLABEL?
Risposta: RISPOSTA: IL PUNTO B3 IDENTIFICA UN REQUISITO DI VALUTAZIONE SPECIFICO, IL CUI MANCATO POSSESSO NON CONSENTE DI ATTRIBUIRE IL RELATIVO PUNTEGGIO.