Sei qui: Home Page | Bandi di gara | FAQ bando: "il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall’Asl di Pescara."
CHIARIMENTI ART. 71 C. 2 D.LGS 163/06

16/11/2016 08:42:33
Domanda: Tra i requisiti di cui gli operatori economici devono essere in possesso per la partecipazione, viene richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per le categorie 1-5 classe F. Solo le categorie 4 e 5 classe F sono necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, mentre le altre sono specifiche per la raccolta dei rifiuti speciali ospedalieri.
Risposta: RISPOSTA: PREMESSO CHE LA CATEGORIA “4” NON E’ PERTINENTE IL SETTORE OGGETTO D’APPALTO, L’ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 5 SODDISFA IL REQUISITO RICHIESTO NEL DISCIPLINARE.

16/11/2016 08:43:01
Domanda: Sempre tra i requisiti (punto 3) viene richiesto sia il possesso della certificazione ISO 9001 sia il possesso della certificazione ISO 14001, che di norma è vincolante nella procedure di raccolta di rifiuti speciali ospedalieri ma non in quelle di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi, materia già normata da specifiche autorizzazioni. Infatti tale certificazione ISO 14001 non viene citata tra i documenti obbligatori indicati all’art 12 “documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.
Risposta: RISPOSTA: SI CONFERMA LA PREVISIONE DEL POSSESSO OBBLIGATORIO ANCHE DELLA UNI EN ISO 14001 VERSIONE 2008 RILASCIATO DA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ ACCREDITATI AI SENSI DELLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI CE EN 45000 E DELLA SERIE UNI CE EN ISO/IE 17000. VIENE COERENTEMENTE INTEGRATO L’ART. 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA

26/11/2016 12:24:04
Domanda: Si chiede se, in alternativa al possesso delle Certificazioni di qualità e di gestione ambientale, siano ammesse “prove” che testimonino e comprovino l’equivalenza di misure di gestione comunque adottate.
Risposta: RISPOSTA. Con riferimento alle certificazioni di garanzia della qualità (QMS, regolata dalle norme quadro della serie ISO 9001) e gestione ambientale (EMS, regolata dalla norma ISO 14001), si conferma e precisa che, ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016, qualora gli operatori economici dichiarino “ di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili”, la stazione appaltante accetta anche altre prove delle misure adottate, , a garanzia della qualità e/o della gestione ambientale, purché gli operatori economici forniscano documentazione dotata dei requisiti della certezza e determinatezza, a comprova della ritenuta equivalenza che, in ogni caso, spetterà alla stazione appaltante valutare. A tal fine, si rammenta che: - La Certificazione del sistemi di gestione per la qualità (QMS), regolata dalle norme quadro della serie ISO 9000, assicura la capacità di un’Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l’impegno a migliorare continuativamente tale capacità; - La Certificazione del sistemi di gestione ambientale (EMS), regolata dalla norma ISO 14001, garantisce la capacità di un’Organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.