Cittadini stranieri: accesso all’assistenza sanitaria
Stranieri comunitari
Per i cittadini provenienti da un Paese dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l’assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.In situazioni diverse dal soggiorno per turismo, i cittadini comunitari possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale (SSR) se in possesso di appositi moduli comunitari S1 (in precedenza modelli E106, E109, E120, E121) rilasciati dal paese di provenienza, oppure se lavoratori subordinati con contratto di lavoro italiano o lavoratori autonomi assoggettati alla imposizione fiscale italiana.
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale il cittadino comunitario dovrà presentare allo sportello “Scelta e revoca”, con documento di identità, codice fiscale (le fotocopie devono essere fornite dall’interessato):
– se in Italia come lavoratore dipendente, anche stagionale, il contratto di lavoro (attestante il rapporto di impiego con datore italiano e la durata)
– se in Italia come lavoratore autonomo, la certificazione di iscrizione alla camera di commercio o ad un Albo o Ordine Professionale e l’ attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS, o Mod. Unico redditi anno precedente.
– se familiare del lavoratore dipendente o autonomo, l’autocertificazione di carico familiare fiscale nei casi di ascendenti diretti o figli maggiori di 21 anni, certificato di matrimonio tradotto, per i figli certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità, “Carta di Soggiorno per familiare cittadino UE/italiano”, qualora il familiare sia extracomunitario
– se ex lavoratore comunitario in stato di disoccupazione involontaria, l’ ex contratto di lavoro (attestante il rapporto di impiego cessato e la durata), autocertificazione di iscrizione ( D.I.D.) presso il Centro per l’impiego dove si trova il proprio domicilio
– se titolari di modelli S1 ( in precedenza E106, E109, E120, E121) con modello S1
Stranieri non comunitari – iscrizione obbligatoria
I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea vengono iscritti al Sistema sanitario regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
– Lavoro subordinato o autonomo
– Iscrizione alle liste di collocamento – Attesa occupazione
– Motivi familiari (visto per ricongiungimento o coesione familiare) – Familiare extra-UE di cittadino comunitario/italiano
– Cure mediche solo per donne in stato di gravidanza
– Attesa adozione/Affidamento/Recupero psico-fisico del minore
– Soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.
– Richiesta di Asilo Politico/Umanitario Internazionale
– Asilo politico
– Motivi umanitari
– Protezione Sussidiaria/Internazionale
– Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
– Possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno)
I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario regionale come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.
L’iscrizione coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero extra- comunitario deve provvedere al rinnovo.
Il diritto di iscrizione decade per:
– mancato rinnovo del permesso di soggiorno
– revoca o annullamento del permesso di soggiorno
– espulsione del cittadino straniero
Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e Revoca”:
– Permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale) unita a documentazione attestante il motivo della richiesta.
– Documento di identità ( eccetto richiedenti asilo)
– Codice fiscale
– Documentazione attestante, in caso di motivi di lavoro, che l’attività sia soggetta alla legislazione fiscale italiana (IRPEF e IRAP).
Stranieri (comunitari o extracomunitari) – iscrizione volontaria
Possono fruire dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale le seguenti categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria o non godono di idonea copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza, che si trovano in una delle seguenti situazioni:
– stranieri con residenza elettiva (ed eventuali familiari a carico)
– stranieri residenti per motivi religiosi o diplomatici (ed eventuali familiari a carico)
– stranieri residenti per affari (ed eventuali familiari a carico)
– specifiche categorie di lavoratori con versamento contributi all’estero (ed eventuali familiari a carico)
– lavoratori alla pari
– studenti
– cittadini che partecipano a programmi di volontariato
– ricongiungimento familiare di ultra sessantacinquenni con permesso rilasciato dopo il 5/11/2008
Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e revoca” la seguente documentazione:
– solo se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale)
– autocertificazione di residenza/domicilio abituale
– codice fiscale
– ricevuta del versamento effettuato con bollettino postale sul c/c 205658, intestato Regione Abruzzo, causale “ iscrizione volontaria al SSN”, della quota annua (anno solare) non frazionabile.
La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero. Le aliquote da applicare per il calcolo della quota dovuta sono quelle stabilita dal D.M. 08/10/1986:
– 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
– 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645.69.
L’ammontare dell’ importo da pagare può essere richiesto ( e sarà comunque verificato ) dall’operatore di sportello.
I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, nemmeno facoltativamente, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.
Minori stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano
Fino al 31/12/2017 (DGR 10/1185 del 20/12/2013, prorogata con DGR 5954 del 5/12/2016 ) i minori stranieri irregolari sul suolo italiano, con età inferiore ai 14 anni e di qualunque nazionalità (extracomunitari e comunitari privi di attestati di diritto o di TEAM rilasciata dal Paese di provenienza) possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, senza assegnazione del Pediatra di Famiglia.
Il familiare/accompagnatore presenta allo sportello “Scelta e Revoca” del Municipio dove l’interessato ha il domicilio, apposita istanza di iscrizione unitamente al documento d’identità o equipollente del minore.
In merito all’età anagrafica, la stessa potrà essere desunta dai seguenti documenti:
– documento d’identità, passaporto o documento equipollente del minore
– certificato di nascita del minore
– permesso di soggiorno scaduto
– dichiarazione del genitore/accompagnatore.
Al minore verrà rilasciata la Tessera Cartacea che attesta l’iscrizione al SSR: con tale documento il minore potrà accedere gratuitamente al regime delle visite occasionali presso i Pediatri di Famiglia o il Medico di Medicina Generale. Solo i minori di 14 anni potranno fruire dell’accesso gratuito agli ambulatori (ivi compresi i consultori e la Continuità Assistenziale) delle Strutture Pubbliche e Private Accreditate perchè in possesso di esenzione E11.
Stranieri temporaneamente presenti (STP)
I cittadini extra comunitari e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere erogate da strutture pubbliche o private accreditate relativamente a:
– cure urgenti ed essenziali
– tutela della gravidanza e della maternità, tutela del minore
– vaccinazioni, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
– assistenza farmaceutica
– assistenza protesica
L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero irregolare non comporta segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria.
Non è prevista l’assistenza del medico di famiglia e del Pediatra di libera scelta.
Unità Operativa Semplice Attività Amministrative Territoriali
Ubicazione: Via Fonte Romana 8 Ingresso Visitatori piano terra Box adiacente alla madonnina
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
nei giorni di:
Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
INFORMAZIONI TELEFONICHE:
Tel. 085 /4252983
nei giorni di:
martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Email : antonina.sciacca@asl.pe.it
MODELLO All. B_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CARICO FAMILIARE
Delibera n. 781 del 23.05.2023 Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai Cittadini Extracomunitari
Delibera n. 1318 del 14.08.2024 Procedura interna per la corretta presa in carico ela successiva erogazione di assistenza sanitaria in favore di cittadini stranieri
Informativa sul trattamento dei dati personali
Modello 1
Modello 2
Modello 3
Modello 4