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Dati non di pertinenza della A.S.L. 03 in base alle disposizioni previste dall’Intesa per l’attuazione dell’art.1, cc. 60 e 61 della L. 190/2012, assunta in Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013.Poichè è un argomento previsto dal decreto trasparenza è stata mantenuta la voce e il relativo link.
Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Ultimo aggiornamento: 23/03/17