Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che siapplicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto ((dall'articolo 9-bis e)) dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - Triennio 2016 - 2018 - siglato in via definitiva il 21 Maggio 2018
Archivio dei contratti collettivi nazionali e degli accordi quadro nazionali
Ultimo aggiornamento: 07/09/21