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Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
- Che cos'è
Le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs 33/13 integrato dal D. Lgs 97/16 prevedono che siano attivati i principi dettati dall’accesso civico generalizzato (c.d. “Freedom of Information Act - FOIA)”
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- L’Istituto dell’accesso civico generalizzato: i limiti
a) la sicurezza e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) le relazioni internazionali;
d) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato:
e) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
La istanza di accesso civico è rifiutata anche per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
Ulteriori cause di rifiuto riguardano:
a) segreto di Stato;
b) divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge;
c) accesso subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, c. 1, della Legge n. 241/1990.
Se i limiti di cui ai punti 3. e 4. riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri atti, dati o altre parti.
I limiti di cui ai punti 3. e 4. si applicano unicamente per il periodo nel quale la prestazione è giustificata in relazione alla natura del dato. L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai punti 3. e 4., sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.281 del 28.8.1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative.
- Le modalità per assicurare l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato
Questi soggetti hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione per presentare una “motivata opposizione”, che sospende i termini entro cui occorre dare risposta alla richiesta di accesso fino alla eventuale opposizione da parte dei controinteressati.
Le PP.AA. potranno deliberare una volta che abbiano accertato che la comunicazione sia stata ricevuta.
Il nuovo testo dell’articolo 5 del d.lgs. 33/2013 stabilisce inoltre che la richiesta di accesso civico, con riferimento ad ambedue gli ambiti in cui si applica (semplice e generalizzato), “identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”.
Tale istanza può essere trasmessa anche in via telematica.
L’oggetto (sia su posta elettronica tradizionale e posta elettronica certificata) dovrà essere esplicitato nel seguente modo “ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATA (FOIA)”.
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata secondo le seguenti modalità::
- se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza ad uno dei seguenti indirizzi Responsabile.PCT.aslpe@pec.it / protocollo.aslpe@pec.it
- se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo info.urp@ausl.pe.it
- se trasmesso a mezzo posta tradizionale, l'interessato può presentare istanza all'indirizzo: Azienda Sanitaria Locale di Pescara – Via Renato Paolini, 47 – 65124 PESCARA
Scarica il modulo per presentare l’istanza di accesso civico generalizzata: clicca qui
La richiesta sarà successivamente smistata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
Il diritto di accesso civico è gratuito “salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”.
Viene fissato il termine di 30 giorni per la conclusione, con un provvedimento motivato, del procedimento relativo al diritto di accesso: tale provvedimento deve essere trasmesso ai soggetti interessati ed a quelli controinteressati.
La Azienda se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5 bis, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare un a motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termina l’Azienda, dopo di avere accertato la ricezione della comunicazione, provvede in merito alla richiesta.
Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento della istanza di accesso, senza che vi siano state opposizioni nel corso del procedimento, il R.P.C.T. provvede tempestivamente a comunicare al richiedente i documenti o i dati richiesti.
In caso di accoglimento della istanza di accesso, in presenza di opposizioni da parte dei controinteressati, la trasmissione dei dati o dei documenti al richiedente avverrà non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, di accoglimento dell’istanza, da parte dei controinteressati.
- Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini indicati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T., che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Se l’assenso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione del Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del R.P.C.T. è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione dell’Azienda o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del R.P.C.T., il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.
Nei casi in cui sia necessario il RPCT ha l’obbligo di segnalazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Scarica il fac simile del modello dell'accesso civico generalizzato
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Ultimo aggiornamento: 27/06/17